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Diritti di Rogito ai Segretari: come vanno corrisposti?

lentepubblica.it • 20 Settembre 2017

diritti di rogito segretariDiritti di Rogito ai Segretari: per le Amministrazioni che hanno calcolato queste spettanze senza liquidarle, urge una scelta visto che non si può all’infinito, dopo l’armonizzazione dei sistemi contabili, continuare a considerare una somma come avanzo vincolato.


Chiarimenti arrivano dalla Sentenza del Tribunale del Lavoro di Pordenone, n. 77 del 2017.

 

I diritti di Segreteria sono un compenso che, facendo parte del trattamento economico stipendiale del Segretario, rappresentano il corrispettivo per l’attività rogatoria effettivamente svolta e connessa esclusivamente al peculiare status del funzionario.

 

La normativa riconosce a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B} o condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

 

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i Comuni ove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negargli il rivendicato diritto.

 

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendia/e che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fotto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

 

La stessa interpretazione letterale della normativa in commento, che riconosce i diritti di rogito ai segretari comunali, che non hanno qualifico dirigenziale) lascia chiaramente intendere che il legislatore non ha avuto. Riguardo al trattamento stipendio pacificamente parificato tra i segretari di pacificamente parificato tra i segretari di fascio B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato al formale qualifica di appartenenza (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale.

 

Nel caso specifico, dunque, non essendovi quindi alcuna disposizione normativa ostativa all’accoglimento della domanda, vanno riconosciuti al ricorrente i diritti di segreteria come documentati in ricorso, con condanna dell’Ente pubblico convenuto a corrispondere al proprio dipendente gli importi di cui al dispositivo, non oggetto di contestazione al pari dell’attività svolta dal funzionario.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

Fonte: Tribunale del Lavoro di Pordenone
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